Art. 7.
(Cumulabilità dei benefìci).

      1. I benefìci previsti dalla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni stabilite dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione e, in particolare, della promozione dell'attività lavorativa femminile, nonché dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.